Glossario Regolamenti 2014-2020
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Accordo di Partenariato
L’Accordo di Partenariato è un documento, predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione, che “definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. La Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l’Italia è del 29 ottobre 2014.
Fonte: art. 2 punto 20 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Accordo di Partenariato Italia.
Aree interne
Sono “aree territoriali significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità) e dall’offerta di connettività virtuale; dispongono di importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) e risorse culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere)”.
Sono oggetto di una specifica strategia di intervento nell’ambito della programmazione 2014-2020 volta a creare occupazione, realizzare inclusione e a ridurre i costi dell’abbandono del territorio attraverso il miglioramento dell’offerta di servizi essenziali e progetti di sviluppo locale. Sono individuate e classificate in base ad una mappatura nazionale, ma spetta alle Regioni avviare la selezione, proporre le aree di intervento e definire nei propri programmi le linee generali delle specifiche strategie d’area, sulla base della procedura di istruttoria e dei criteri condivisi.
Fonti: “Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance”, Documento tecnico collegato alla bozza di Accordo di Partenariato trasmessa alla CE il 9 dicembre 2013; Accordo di Partenariato Italia.
Aree urbane
Le aree urbane sono le porzioni di territorio in cui il FESR sostiene azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile con almeno il 5% delle risorse a livello nazionale. I principi per la selezione di tali aree sono fissate nell’Accordo di partenariato. Come le aree interne, anche quelle urbane sono oggetto di specifici interventi integrati di valorizzazione territoriale.
Fonte: Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale
Atti delegati
Atti non legislativi, giuridicamente vincolanti, “di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali” di un atto legislativo. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono delegare alla Commissione il potere di adottare questo tipo di atto. Il Regolamento disposizioni comuni sui fondi SIE prevede la delega in 21 articoli per un totale di circa sei Regolamenti. A titolo esemplificativo, il Regolamento delegato 480/2014 è intervenuto su numerosi aspetti che riguardano principalmente la gestione degli strumenti finanziari, le funzioni delle Autorità coinvolte nell’attuazione dei Programmi ed il funzionamento del quadro di performance.
Fonti: Art.288 e 290 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
Sito dell’Unione europea – Glossario http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/norms_hierarchy_it.htm
Atti di esecuzione
Atti non legislativi, giuridicamente vincolanti, generalmente emanati dagli Stati membri, che “adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione”. Tuttavia, “allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, [gli Stati Membri] conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specificamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull’Unione europea [i.e., politica estera e di sicurezza comune], al Consiglio”. La Commissione dispone pertanto di competenze di esecuzione solamente se sono previste dall’atto giuridico di base, non si tratta dunque di una competenza generale.
Nel regolamento disposizioni comuni sui fondi SIE la Commissione, è incaricata di adottare atti di esecuzione secondo una duplice modalità: o attraverso ”decisioni” ad esempio di approvazione dell’Accordo di Partenariato o del Programma operativo o di ripartizione annuale delle risorse globali dei fondi; oppure attraverso “regolamenti” approvati tramite procedura di comitato (art.150), al fine di garantire “condizioni uniformi di esecuzione” su alcuni aspetti tecnici ad esempio fornendo la nomenclatura delle categorie d’intervento, la determinazione dei target per il quadro di performance, lo scambio dati attraverso SFC 2014, o la modellistica (modello di PO, modello di Rapporto Annuale, modello di domanda di pagamento, modello di relazione sugli strumenti finanziari, eccetera). I Regolamenti di esecuzione della Commissione sono sette.
Fonti: Art.288 e 291 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
Sito dell’Unione europea – Glossario: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/norms_hierarchy_it.htm
B
Beneficiari
Il beneficiario è “un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni. Nel quadro dei regimi di aiuti di Stato il beneficiario è l'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari l'organismo che attua lo strumento finanziario”. “In relazione a operazioni di Partenariato Pubblico Privato un beneficiario può essere: a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione”. Il Beneficiario è distinto dal destinatario finale e dal partecipante.
Fonte: art. 2 punto 10 e art. 63.1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
Blue economy
La crescita blu è la strategia a lungo termine per sostenere una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo. La strategia riconosce che i mari e gli oceani rappresentano un motore per l’economia europea, con enormi potenzialità per l’innovazione e la crescita, e rappresenta il contributo della politica marittima integrata al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Fonti: Commissione Europea Affari Marittimi (http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_it.htm).
C
Capacità Istituzionale
La capacità istituzionale è l’insieme dei processi d’intervento messi in campo per “costruire” o “rafforzare” le capacità della Pubblica Amministrazione funzionali all’efficienza ed all’efficacia delle politiche pubbliche. È prevista come uno degli obiettivi tematici (OT 11) da sostenere con i fondi SIE.
La Capacità istituzionale va distinta dall’Assistenza Tecnica; laddove quest’ultima “dovrebbe concentrarsi solo sull’attuazione dei fondi SIE(ad esempio, rafforzando le risorse umane necessarie per la gestione dei fondi, l'assunzione di consulenti per gli studi, la preparazione di progetti o attività di monitoraggio / valutazione, formazione, networking, ecc.) ed è quindi limitata al periodo di programmazione, la capacità istituzionale ha invece un obiettivo molto più ampio e di più lungo termine e si concentra sulla riforma e il cambiamento sistemico per migliorare le prestazioni intrinseche della pubblica amministrazione, indipendente dalla gestione dei fondi UE”. Sia l’OT 11 che l’Assistenza Tecnica possono contribuire alla realizzazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA).
Fonte: Linee Guida DPS per la programmazione operativa dell’OT 11; Guidance Fiche (CE) for desk officer “Institutional Capacity Building (Thematic Objective 11)” vers. 2 del 22/01/2014
Codice europeo di condotta sul partenariato
Il codice europeo di condotta è un insieme di norme finalizzato a sostenere ed agevolare gli Stati membri ad organizzare i partenariati in fase di predisposizione, attuazione, sorveglianza e valutazione dell’Accordo di partenariato e dei programmi operativi.
Tale codice, che è contenuto nel Regolamento della Commissione (UE) 240/2014(atto delegato), oltre a stabilire i principi essenziali per la scelta dei partner, e a definirne le modalità di coinvolgimento, richiede alle autorità di gestione di attivare interventi mirati di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità istituzionali dei partner stessi. E’ inoltre previsto che la Commissione istituisca un meccanismo di cooperazione per lo scambio delle migliori prassi esistenti negli Stati membri.
Fonte: Regolamento Delegato (UE) 240/2014 della Commissione europea.
Condizionalità ex ante
La condizionalità ex ante è un “fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un prerequisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto”.
Nell’ambito dei Programmi Operativi le autorità di gestione hanno operato una valutazione delle condizionalità ex ante collegate alle priorità d’investimentoselezionate. Per quelle solo parzialmente soddisfatte alla data di presentazione del Programma è prevista una road map di attuazione entro il 2016; il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare tali condizionalità entro detto termine costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi a favore delle priorità interessate del programma.
Fonte: art. 2 punto 33 e Allegato IX del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Condizionalità Macroeconomica
Con tale termine si intendono “le misure per collegare l’efficacia dei fondi SIEa una sana governance economica”. “A differenza del precedente periodo di programmazione, tutti i cinque fondi ESI sono ora subordinati al rispetto delle procedure di governance economica. Tale condizionalità si applica per mezzo di due meccanismi distinti:
• un primo filone in base al quale la Commissione può chiedere a uno Stato membro di riprogrammare parte dei finanziamenti quando ciò è giustificato dalle sfide economiche e occupazionali individuate nell’ambito di varie procedure di governance economica; e
• un secondo filone in base al quale la Commissione è tenuta a proporre una sospensione dei fondi ESI quando sono raggiunte determinate fasi delle varie procedure di governance economica.”
Fonte: art. 23 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Comunicazione della Commissione COM(2014) 494 def.: “Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei Fondi strutturali e d'investimento europei a una sana gestione economica conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 1303/2013”
Conti
I conti sono i documenti predisposti dall’autorità di certificazione per ciascun Programma operativo e si riferiscono alle spese ammissibili che sono state sostenute durante il periodo contabile (30 giugno-1 luglio) ed inserite in domande di pagamento presentate entro il 31 luglio alla Commissione europea ai fini del rimborso.
Nei conti rientrano anche “gli importi ritirati, recuperati, da recuperare e non recuperabili, nonché una spiegazione delle differenze con le spese dichiarate nelle domande di pagamento presentate nel periodo contabile di riferimento”.
Fonte: art. 137 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
COSME
Il programma COSME - Programma per la competitività delle Imprese e delle PMI sostituisce la "Linea accesso ai finanziamenti del Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione - CIP" attiva tra il 2007-2013. Tale programma, con una dotazione finanziaria di 2.298,24 milioni di euro, mira a incrementane la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE sui mercati, a incoraggiare una cultura imprenditoriale e a promuovere la creazione e la crescita delle PMI.
Fonti: articolo 3 del Regolamento (UE) 1287/2013 che istituisce il Programma COSME; http://programmicomunitari.formez.it/content/cosme-2014-2020;
Designazione delle autorità
La designazione dell’autorità di gestione e dell’autorità di certificazione è la procedura con la quale “lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell’autorità di gestione e, se del caso, dell’autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione. Le designazioni si basano su una relazione e un parere” dell’autorità di Audit. In Italia anche questa autorità è designata: l a proposta di designazione dell’autorità di audit viene formulata dall’Amministrazione titolare del Programma ed è sottoposta al parere di conformità dell’Organismo nazionale di coordinamento MEF/RGS/IGRUE.
Fonti: art. 123 e art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Allegato II dell’Accordo di Partenariato Italia.
D
Destinatario finale
“Una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario”
Fonte: art. 2 punto 12 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Dichiarazione di gestione e Relazione annuale dei controlli
La dichiarazione di gestione e la relazione annuale dei controlli sono i documenti predisposti dall’autorità di gestione per la procedura annuale dei conti. La prima conferma che i) “le informazioni sono presentate correttamente, complete ed esatte, ii) le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale, iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti”. La seconda fa “sintesi delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, comprese un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o programmate”.
Fonti: art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione; Art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
E
Economia Sociale
L’economia sociale è l’insieme di organizzazioni non appartenenti al settore pubblico il cui funzionamento si basa su principi democratici e la parità di diritti e doveri dei propri aderenti, dotate di uno specifico regime di proprietà e di distribuzione degli utili, e che impiegano l'avanzo di gestione per espandere la propria attività e migliorare l'offerta di servizi ai propri membri e alla società.
Fonte: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executive-summary-of-study-of-the-social-economy-in-the-european-union-it.pdf
Erasmus+
E’ il nuovo Programma dell’Unione Europea a favore dell’istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport. Per il periodo 2014-2020 Erasmus+ disporrà complessivamente di 1 miliardo e 800 milioni di euro per finanziamenti volti a promuovere opportunità di mobilità per: studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, giovani; creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione, della formazione e del mondo del lavoro; sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per realizzare la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e fornire assistenza ai giovani.
Fonte: Regolamento (UE) 1288/2013 che istituisce Erasmus +; http://www.erasmusplus.it/;
Esercizio finanziario e periodo contabile
L’esercizio finanziario è l’arco temporale compreso tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre, utilizzato nell’ambito della gestione finanziaria, in particolare per gli impegni di bilancio dell’UE e ai fini del disimpegno.
Il periodo contabile invece è l’arco temporale compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno; tranne per il primo anno del periodo di programmazione, “relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell’ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024”. Il periodo contabile è il riferimento temporale utilizzato nell’ambito della procedura annuale dei conti.
Fonte: art. 2 punti 11 e 29, artt. 76, 86 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
F
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE)
Per fondi SIE s’intendono sia i fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), e il Fondo di coesione (FC), sia i Fondi per lo sviluppo rurale e per il settore marittimo e della pesca, rispettivamente il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Il FESR e il FSE insieme costruiscono i “fondi strutturali”.
Fonte: considerando 2 e art. 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
G
Garanzia Giovani
Istituita nell’ambito delle politiche europee volte a favorire l’occupazione dei giovani, è la traduzione operativa di un principio di intervento in base al quale “tutti i giovani di età inferiore a 25 anni debbono ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale”. Tale principio è stato codificato in una Raccomandazione del Consiglio, cui ha fatto seguito la presentazione di Piani nazionali di attuazione. In Italia, già nel Piano di attuazione è stato previsto di realizzare la Garanzia Giovani attraverso un PON del Ministero del Lavoro, in cui sono confluite tutte le risorse destinate al nostro paese dell’Iniziativa europea per l’occupazione giovanile (nota con l’acronimo inglese YEI).
Fonte: Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i Giovani (2013/C 120/01)
Green economy
La Green economy è “un’economia che si traduce in un migliore benessere umano ed equità sociale, mentre riduce significativamente le scarsità ecologiche ed i rischi ambientali. Più sinteticamente, una green economy è un’economia low carbon, efficiente nelle risorse e socialmente inclusiva”. La transizione verso un’economia verde rappresenta uno degli obiettivi chiave della Strategia Europa 2020, al raggiungimento del quale sono chiamati a concorrere anche i Programmi operativi supportati dai Fondi SIE; non solo attraverso le politiche di sviluppo ma anche attraverso la formazione/riqualificazione del capitale umano.
Fonte: Agenzia Europea per l’ambiente;
Green Procurement (GPP)
Il GPP è “uno strumento volto a rivedere le pratiche d’acquisto della PA a favore di beni e servizi che riducono l’uso delle risorse naturali, la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti, i pericoli e i rischi, ottimizzando il “servizio” offerto dal prodotto”. Lo stesso è ritenuto dalla Commissione un dispositivo utile a perseguire gli obiettivi UE di transizione verso un’economia a basso impatto ambientale.
Fonte: http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso/sviluppo-sostenibile/acquisti-pubblici-verdi
Gruppi di azione locale (GAL)
Il gruppo di azione locale (GAL) è un gruppo (generalmente una società consortile) composto da soggetti pubblicie privati del territorio che riceve finanziamenti per attuare strategie di sviluppo locale dirette a favorire il progresso di un' area mediante la concessione di sovvenzioni a progetti locali. Il GAL è, in altri termini, uno strumento di programmazione che riunisce tutti i potenziali attori dello sviluppo (quali sindacati, associazioni di imprenditori, imprese, comuni, ecc.) nella definizione di una politica " concertata”. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Fonti: art.34 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE;
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/faq; http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/general-info/faq/rd-regulation/it/rd-regulation_it;
I
Indicatore finanziario
L’Indicatore finanziario insieme all’indicatore di realizzazione è obbligatoriamente incluso nel set di indicatori previsto per il Performance Framework o quadro dei risultati e “si riferisce al totale della spesa eleggibile inserita nel sistema contabile dell’autorità di certificazione e certificata da tale autorità nei bilanci; è utilizzato per monitorare i progressi in termini di pagamenti per operazione, misura o programma in relazione al suo costo ammissibile”.
Fonte: art.5.2 del Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014; Linee guida della Commissione europea: “Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund” Giugno 2014;
Innovazione sociale
L'innovazione sociale può essere definita come “lo sviluppo e l'attuazione di nuove idee (prodotti, servizi e modelli) per soddisfare le esigenze sociali e per creare nuove relazioni sociali o collaborazioni. Rappresenta nuove risposte alle domande sociali pressanti, che influenzano il processo delle interazioni sociali, ed è volta a migliorare il benessere umano. Innovazioni sociali sono le innovazioni che sono sociali sia nei loro fini che nei loro mezzi; si tratta di innovazioni che non sono solo un bene per la società, ma anche per migliorare la capacità degli individui di agire”. L’innovazione sociale è di fatto anche “la capacità di innescare i cambiamenti comportamentali che sono necessari per affrontare le principali sfide delle società contemporanee”. Importante è infatti il ruolo della società civile che deve essere parte attiva nella ricerca delle soluzioni più adeguate ai problemi. Gli aspetti legati all’innovazione sociale rilevano ai fini dell’intervento del FSE.
Fonte: art. 9 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo;Documento della Commissione europea “Guide to Social Innovation” (2013); Definizione di innovazione sociale data da Howaldt e Schwarz in Working Paper N. 036/12 (2012).
Investimenti territoriali integrati (ITI)
L’investimento Integrato Territoriale (ITI) è “un nuovo strumento attuativo che consente di riunire le risorse di più assi prioritari di uno o più programmi operativi per la realizzazione di interventi multi-dimensionali e intersettoriali e si caratterizza per la previsione di un regime di gestione ed attuazione integrato. L’ITI può rappresentare uno strumento ideale per sostenere azioni integrate nelle aree urbane perché permette di coniugare finanziamenti connessi a obiettivi tematici differenti, prevedendo anche la possibilità di combinare fondi di assi prioritari e programmi operativi supportati dal FESR, dall’FSE e dal Fondo di coesione. Un ITI può anche essere integrato da aiuti finanziari erogati attraverso il FEASR o il FEAMP”.
A livello nazionale l’Accordo di Partenariato individua l’ITI quale strumento privilegiato per l’attuazione della Strategia per le Aree Interne; con riferimento invece alle modalità organizzative dell’Agenda Urbana l’Amministrazione pubblica individua la possibilità di avvalersi dell’ITI, quantunque questo sia ritenuto uno strumento residuale da utilizzare solo nel caso in cui la declinazione dell’Agenda Urbana sia concentrata su poche aree target e a condizione di un efficace percorso di co-progettazione.
Fonti: art. 36 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Fact sheet della Commissione “Sviluppo Urbano sostenibile integrato – Politica di Coesione 2014-2020 “
J
Joint Action Plan (JAP)
“Il piano d'azione comune è un’operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati (decisi con la Commissione) che deve conseguire”. Il Piano comprende un progetto o un gruppo di progetti (non è un grande progetto) realizzati sotto la responsabilità di un solo beneficiario (organismo di diritto pubblico) nell’ambito di uno o più Programmi operativi. Sono possibili tutte le tipologie di progetti, sebbene il JAP non può essere utilizzato per sostenere le infrastrutture. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei Programmi operativi interessati o successivamente. La spesa pubblica minima è pari a 10 Milioni di Euro o al 20% del PO, nel caso di azioni pilota può essere pari a 5 Milioni di Euro.
Fonte: Artt. da 104 a 109 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
L
LEADER
Il termine “LEADER” descrive uno specifico approccio di sviluppo locale per le zone rurali e deriva dall’acronimo francese di “Liaison Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale”. L’approccio LEADER implica una metodologia di sviluppo locale basata su una serie di componenti imprescindibili quali il partenariato, lo sviluppo territoriale “ascendente”, l’approccio locale, l’innovazione, la messa in rete e la cooperazione. L’approccio LEADER viene attuato attraverso partenariati locali cui aderiscono organizzazioni del settore pubblico, privato e della società civile. Un partenariato LEADER è anche noto come Gruppo di azione locale(GAL).
Fonte: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/general-info/faq/rd-regulation/it/rd-regulation_it.
LIFE
Life 2014-2020 è il programma dell'Unione europea di supporto a progetti ambientali e sui cambiamenti climatici diretto a consentire il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, del 7° programma di azione per l'ambiente e di altre strategie ambientali UE. Il programma Life 2014-2020 si articola in due sottoprogrammi, uno per l'ambiente che identifica tre aree prioritarie d’intervento: ambiente e efficienza delle risorse; natura e biodiversità; governance ambientale; uno di azione per il clima che copre le aree: mitigazione del cambiamento climatico; adattamento al cambiamento climatico; governance del clima.
Fonte: Regolamento (UE) 1293/2013 che istituisce il Programma LIFE; http://www.associazioneeuropa2020.eu/news-dall-europa/LIFE-2014-2020.cfm;
M
Meccanismo per collegare l’Europa (CEF)
E’ un Piano di investimenti pari a circa 33 miliardi di euro destinato a migliorare le reti europee di trasporto, energia e digitali. Il "meccanismo per collegare l'Europa" finanzierà progetti che completano i collegamenti mancanti delle reti in questione e renderà l’economia europea più verde, grazie all’introduzione di modi di trasporto meno inquinanti, collegamenti a fascia larga ad alta velocità e un uso più esteso delle energie rinnovabili in linea con la strategia Europa 2020.
Fonti: art. 1del Regolamento (UE) 1316/2013 che istituisce un Meccanismo per collegare l’Europa.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1200_it.htm; http://programmicomunitari.formez.it/content/meccanismo-collegare-leuropa-2014-2020-mce
Misure antifrode
Le misure antifrode sono meccanismi che tutelano la corretta gestione finanziaria dei Programmi. L’istituzione delle misure antifrode efficaci e proporzionate costituisce un adempimento di competenza dell’autorità di gestione nell’ambito della gestione finanziaria e del controllo del Programma operativo, attività che deve tenere conto dei “rischi individuati”.
Fonti: art. 125.4(c) del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Nota orientativa sulla Valutazione del rischio di frode e su misure antifrode efficaci e proporzionate - Commissione Europea, EGESIF_14-0021-00 – 16/06/2014, traduzione non ufficiale a cura di Tecnostruttura.
O
Obiettivo specifico
L’obietto specifico è “il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità”. Nei Programmi operativi Italiani gli obiettivi specifici corrispondo ai risultati attesi individuati nell’Accordo di Partenariato.
Fonte: art. 2 punto 34 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Obiettivo tematico
Sono gli 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
Fonte: artt. 9 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; “Position Paper” della Commissione per il periodo 2014-2020;
Oneri amministrativi
Gli oneri amministrativi sono definiti - a livello comunitario - come “i costi sostenuti dalle imprese, dal settore del volontariato, dalle autorità pubbliche e dai cittadini per conformarsi all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria azione o produzione ad autorità pubbliche o a privati”. Sul piano nazionale il legislatore Italiano ha fornito una definizione parzialmente diversa sancendo che “per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione”. La riduzione degli oneri amministrativi rappresenta un obiettivo di rilievo da conseguire anche attraverso le iniziative supportate dai Fondi SIE; nell’ambito dei PO 2014-2020 le autorità di gestione sono state conseguentemente chiamate a fornire una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi per i beneficiari per il periodo 2007-2013 e le azioni pianificate per la riduzione degli stessi.
Fonte: Artt. 96 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Comunicazione della CE “Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione Europea” [COM (2007)23 def.]; Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012 n. 35.
Operazione e Operazione completata
L’operazione è un “progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei Programmi o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate”.
L’operazione completata è “un’operazione materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiarie il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari”.
Fonte: art.2 punti 9 e 14 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Organismo intermedio
“Qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni”. L’organismo intermedio può essere designato per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione, oppure gli può essere affidata la gestione di parte del PO tramite “sovvenzione globale”.
Fonte: art. 2 punto 18 e art. 123 paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Orizzonte 2020
Orizzonte 2020 è il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione con una dotazione di quasi 80.000 Milioni di Euro disponibili in 7 anni (2014-2020). Esso costituisce lo strumento finanziario di attuazione dell'Unione dell'innovazione, iniziativa faro di Europa 2020.
Fonti: Regolamento (UE) 1291/2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020
Sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
P
Partecipanti
“Per partecipanti si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento del FSE, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche”. Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati dei partecipanti individuali in formato elettronico al fine di raccogliere le informazioni necessarie alla valorizzazione dei pertinenti indicatori di output e a verificare gli effetti delle policy sui partecipanti attraverso gli indicatori di risultato.
Fonte: Allegato I del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo
Partenariati-Pubblico-Privati (PPP)
“Forme di cooperazione tra organismi pubblici e settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale”. I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni da attuare nell’ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato.
Fonte: art. 2 punto 24 e art. 63 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Piani di rafforzamento amministrativo
“Sono Piani di Azione che definiscono le misure di adeguamento amministrativo, tecnico, regolatorio e organizzativo delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione dei Programmi operativi 2014-2020, corredati, per ciascuna azione, di cronoprogrammi di attuazione con individuazione delle relative responsabilità. Essi sono parte integrante della programmazione dei Fondi strutturali Europei (FSE e FESR) e sostengono la programmazione ed attuazione dei PO, esplicitando come le amministrazioni si organizzano per la gestione e come si impegnano per migliorare la propria performance, così da assicurare un’esecuzione efficiente efficace e trasparente. Il PRA non è quindi un documento programmatico ma un documento di pianificazione, in cui si definiscono azioni concrete di semplificazione e di rafforzamento della capacità amministrativa per conseguire obiettivi misurabili di miglioramento della gestione dei PO”.
Fonte: Linee Guida DPS per la definizione del Piano di Rafforzamento amministrativo; Accordo di Partenariato Italia
Performance Framework (o Quadro di Performance)
Il Performance Framework o quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione è volto a misurare i risultati dell'attuazione di un Programma operativo ai fini dell’assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione, pari al 6% delle risorse del programma. E’ sintetizzato in una tabella, in cui “per ciascun Asse prioritario sono fissati target intermedi per l’anno 2018 e target finali per il 2023” relativi ad un indicatore finanziario, e ad uno o più indicatori di realizzazione (e se del caso indicatori di risultato o di avanzamento procedurale).
Fonti: artt. 20, 21, 22 e Allegato II del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Guidance fiche: “Performance framework review and reserve in 2014-2020”, Final Version 14 May 2014.
Periodo di prova
Il periodo di prova è l’arco temporale durante il quale l’autorità di gestione e di certificazione dovrà attuare le azioni correttive necessarie a sanare criticità emerse in seguito agli audit e ai controlli. In particolare, “qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l’autorità di gestione e di certificazione, se del caso, designata non ottempera più ai criteri di designazione, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive. Qualora l’autorità designata non attui le necessarie azioni correttive [..]pone termine a tale designazione. Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un’autorità designata è sottoposta a un periodo di prova [..]” ad ogni modo “non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi”.
Fonti: art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.
Position Paper (PP)
Documento di analisi presentato dalla Commissione Europea nel 2012 con cui si stabiliscono le principali sfide e le priorità di finanziamento rilevanti per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il 2014-2020 e su cui l’Italia dovrebbe investire per favorire una spesa pubblica volta a promuovere la crescita. Scopo del documento è guidare l'elaborazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi operativi in relazione all’individuazione delle priorità ed esigenze di sviluppo su cui concentrare il sostegno.
Fonte: “Position Paper” della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020; Draft Template and Guidelines for the content of Operational Programme.
Prefinanziamento
Il prefinanziamento è l’ammontare finanziario che la Commissione versa agli Stati membri al fine di garantire la liquidità finanziaria necessaria all’avvio e all’attuazione dei Programmi operativi. Il prefinanziamento iniziale,pari al 3% dell’ammontare totale del PO, verrà corrisposto, in tre rate annuali pari all’1%, in seguito alla decisione che approva il Programma operativo.
Il prefinanziamento annuale invece verrà versato dalla Commissione, dal 2016 al 2023, entro il 1° luglio, in rate annuali ed in percentuale variabile dal 2% al 3% dell’ammontare totale del PO, in esito alla procedura di esame e accettazione dei conti trasmessi dagli Stati membri; l’ammontare “effettivo” del prefinanziamento annuale dipenderà pertanto dall’ammontare delle spese certificate durante il periodo contabile di riferimento e da quanto inserito nei conti e consentirà di poter disporre di ulteriore liquidità durante il periodo di attuazione.
Fonte: artt. 81 e 134 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Priorità d’investimento
Articolazioni dell’obiettivo tematico, individuate nei regolamenti specifici dei fondi strutturali: per il FSE sono quelle elencate all’articolo 3 del pertinente Regolamento; per il FESR sono quelle previste all’articolo 5 del Regolamento (UE) 1301/2013. A loro volta le priorità di investimento trovano corrispondenza in uno o più obiettivi specifici.
Fonte: “Position Paper” della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020.
Procedura annuale dei conti
La procedura annuale dei conti è un adempimento che coinvolge le diverse autorità coinvolte nella gestione ed attuazione dei PO. “In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento finanziario, per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il 15 febbraio i conti, la dichiarazione di gestione e la relazione annuale dei controlli, il parere di audit e la relazione di controllo, relativi al precedente periodo contabile.” Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l’importo dei pagamenti dovuti allo Stato membro.
Fonte: artt. 137-139 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE, art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.
Progetti generatori di entrate
Per progetti generatori di entrate si intendono le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento o durante la loro esecuzione. Per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente.
Fonte: art. 61 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Programmi nazionali di riforma (PNR)
Il Programma Nazionale di riforma (PNR) è il documento che definisce annualmente gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla Strategia Europa 2020. Si tratta di un documento che ciascuno Stato membro presenta alla CE con cadenza annuale (nel mese di aprile) nel cui ambito sono indicati: lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità; i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.
Fonte: Dipartimento Politiche Europee http://www.politicheeuropee.it/attivita/17522/programma-nazionale-di-riforma
Q
Quadro Finanziario Pluriennale (QFP)
“Il Quadro Finanziario Pluriennale è lo strumento con il quale l’Unione europea stabilisce gli importi annui massimi (“massimali”) che potrà spendere nei vari settori d'intervento per un periodo di almeno 5 anni”. I massimali fissati nel QFP non corrispondono al bilancio dell'UE, che è di norma inferiore.
Il Quadro Finanziario per il periodo 2014-2020 è contenuto in allegato al Regolamento (UE, EURATOM) 1311/2013, ammonta a 960.000 Milioni di Euro ed è articolato in rubriche e sotto rubriche. Quella dedicata alla politica di coesione è la sotto rubrica 1 b “Coesione economica, sociale e territoriale” che ammonta a circa 325.000 Milioni di Euro di cui 313.000 per l’obiettivo “investimenti per la crescita e l’occupazione” e circa 9.000 per l’obiettivo “cooperazione territoriale europea”. Per l’Italia lo stanziamento è di circa 28.300 Milioni di Euro per il primo obiettivo e di circa 1.000 Milioni di Euro per il secondo.
Le cifre riportate s’intendono a prezzi 2011.
Fonti: Art. 312 del Trattato su Funzionamento dell’Unione europea; Regolamento (UE, EURATOM) 1311/2013; Decisione di esecuzione della Commissione (2014/190/UE) del 3 aprile 2014;
Sito web della Commissione: FAQ sul QFP: europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1004_it.doc
Sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff?lang=it
Quadro Strategico Comune (QSC)
Insieme di disposizioni che fornisce a tutti gli Stati membri gli “orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell’Unione nel quadro dei fondi SIE con altre politiche e strumenti pertinenti dell'Unione”.
Il Quadro strategico Comune è contenuto nell’allegato I del Regolamento (UE) 1303/2013.
Fonti: artt. 10, 11, 12 e Allegato I del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
R
Raccomandazioni (o CSR dall’inglese Country Specific Recommendations)
Le Raccomandazioni ai sensi dell’articolo 121 par. 2 del TFUE sono quelle che il Consiglio dell’unione Europea adotta per definire gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Le Raccomandazioni ai sensi dell’articolo 148 par. 4 del TFUE sono invece quelle che il Consiglio dell’Unione Europea può rivolgere agli Stati membri, se lo considera opportuno sulla base dell’esame delle relazioni annuali sull'attuazione delle politiche in materia di occupazione che gli Stati membri trasmettono alla Commissione. Entrambe le raccomandazioni si inscrivono nell’ambito del semestre europeo e seguono la presentazione da parte degli Stati membri dei Programmi Nazionali di Riforma; esse riguardano “sfide strutturali che possono essere affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell’ambito di applicazione dei Fondi SIE”.
Fonte: artt. 121 e 148 del Trattato sul Funzionamento dell’UE; articolo 2 punto 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Relazione di controllo e parere di audit
La relazione di controllo è il documento predisposto dall’autorità di audit a seguito dello svolgimento delle proprie attività che “evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte, sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate”.
Il parere di audit “accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese [..] sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente.” Conferma “le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione”.
Fonti: art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione; Art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
Relazioni di attuazione
“Le Relazioni di attuazione sono report che annualmente lo Stato membro/autorità di gestione trasmette alla Commissione europea a partire dal 2016 fino al 2023 compreso” con finalità di monitoraggio dell’esecuzione del Programma operativo. “Esse contengono informazioni chiave sull’attuazione del Programma, nel precedente esercizio finanziario, e delle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per Programma […], nonché, a partire dalla relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”. La Relazione di attuazione sostituisce il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) dei periodi di programmazione precedenti.
Fonte: art. 50 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
Riserva di efficacia dell'attuazione
La riserva di efficacia dell'attuazione è una somma di risorse, pari al 6 % dei fondi SIE(corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni Asse di un Programma, tranne l'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari), che viene accantonata ed “è destinata soltanto a Programmi e Assi prioritari che hanno conseguito i propri target intermedi”, individuati nell’ambito del performance framework.
Alla verifica sul conseguimento dei target intermedi dei Programmi a livello degli Assi prioritari, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella Relazione Annuale sullo stato di Attuazione nel 2019, può seguire sia l’assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione, sia, nel caso di grave carenza, la sospensione dei pagamenti. Se gli assi prioritari hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per gli Assi prioritari è ritenuta definitivamente assegnata al Programma sulla base di una decisione della Commissione.
Fonte: artt. 20, 21, 22 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
S
Strategia del bacino marittimo
La strategia del bacino marittimo è un “quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo”. Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) costituisce il principale strumento finanziario dell’UE per il perseguimento degli obiettivi delineati in tale strategia.
Fonte: art. 2 punto 32 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo è "un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale”. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) è uno strumento per coinvolgere i cittadini a livello locale nello sviluppo di risposte alle sfide sociali, ambientali ed economiche; esso è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP.
Fonti: artt. 2 punto 19, 32,33,34 e 35 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Common Guidance of the European Commission Directorates –General AGRI, EMPL, MARE and REGIO on Community – LED Local Development in European Structural and Investment Funds.
Strategia di comunicazione
La strategia di comunicazione rappresenta il documento in cui sono specificati l’approccio e le risorse di bilancio delle attività di comunicazione di un determinato Programma; al pari del piano di comunicazione -previsto per il ciclo 2007-2013- copre l’intero settennio ma deve essere oggetto di aggiornamenti annuali. Essa è redatta dall’autorità di gestione e deve essere presentata al Comitato di Sorveglianza per l’approvazione entro sei mesi dall’adozione del Programma.
Fonte: art. 116 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE;
Factsheet della Commissione: “garantire la visibilità della politica di coesione: norme in materia di informazione e comunicazione per il periodo 2014-2020”;
Sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/visibitily_it.pdf
Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (Europa 2020)
“La strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” sintetizza “gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione”. Nell’ambito di UE 2020 la Commissione ha proposto per il 2020 cinque obiettivi misurabili dell’Unione, che guideranno il processo di cambiamento e che sono stati tradotti in obiettivi nazionali, che riguardano: l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, il cambiamento climatico e l’energia, l’istruzione e la lotta contro la povertà; in attuazionedi tale strategia gli Stati membri presentano annualmente alla CE un Programma Nazionale di Riforma che rileva i progressi realizzati e definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità.
Fonti: art. 2 punto 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Comunicazione della Commissione “Europa 2020Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” [COM(2010) 2020].
Strategia macroregionale
La strategia macroregionale è “un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto tra gli altri dai fondi SIE, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai Paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale”.
Le principali strategie macro-regionali di interesse per le Regioni Italiane sono la strategia Adriatico-Ionica e la Strategia Alpina.
Fonte: art. 2 punto 31 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
Strategie di specializzazione intelligente (smart specialisation strategy)
Sono “le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa”.
Si tratta in particolare di strategie d’innovazione concepite a livello regionale, ma valutate e messe a sistema a livello nazionale, che mirano a valorizzare i settori/nicchie dove si dispongono chiari vantaggi comparativi. Tali strategie sono sviluppate coinvolgendo le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale (il cosiddetto “entrepreneurial process of discovery”). Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020sono strettamente associate a questo processo.
Fonti: Art. 2.3 e Allegato I del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; concetto di “Smart Specialisation” sviluppato nei policy brief del Gruppo “Knowledge for growth” e ripreso nella Comunicazione della Commissione sulcontributo della politica regionale alla “Smart Growth”.
Strumenti finanziari
“Misure di sostegno finanziario […] per conseguire uno o più obiettivi connessi ai fondi SIE. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni.”
Per la programmazione 2014-2020 sono stati introdotti anche strumenti “semplificati” cioè recanti condizioni prestabilite ed uniformi, i cui contenuti sono adottati dalla Commissione con Regolamento di esecuzione (strumenti “off the shelf”) .
Fonti: art. 2, punto 11 e art. 38 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; art. 2, lettera p) del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.
Sviluppo sostenibile
Lo sviluppo sostenibile è un principio volto a conciliare lo sviluppo economico con la salvaguardia degli equilibri ambientali. L'integrazione delle questioni ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche europee (energia, ricerca, industria, agricoltura, ecc.) risulta fondamentale per perseguire l'obiettivo dello sviluppo. Il trattato di Lisbona ha infatti inserito lo sviluppo sostenibile fra gli obiettivi dell’Unione europea (articolo 3, paragrafo 3 del Trattato sull’Unione europea).
Fonte: art.8 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE;
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/sustainable_development_it.htm; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_it.pdf
T
Tecnologie abilitanti o KET (dall’inglese Key Enabling Technologies)
Le tecnologie abilitanti sono tecnologie “ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata intensità di R&S, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati”; hanno la capacità di innovare i processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori economici dell’attività umana; per tale ragione la Commissione le individua come uno degli ambiti elettivi in cui le imprese dovrebbero promuovere gli investimenti in R&I. Un prodotto basato su una tecnologia abilitante, inoltre, utilizza tecnologie di fabbricazione avanzate e accresce il valore commerciale e sociale di un bene o di un servizio.
Fonte: Commission staff working document SEC (2009) 1257 final.
V
Valutazione ex ante gli strumenti finanziari
Documento di valutazione funzionale alla costituzione di uno strumento finanziario,che fornisce elementi circa l’esistenza di fallimenti di mercato, o comunque di condizioni di investimento sub ottimali, che valuti il potenziale valore aggiunto dello strumento, che stimi le risorse pubbliche e private che lo strumento sarebbe potenzialmente in grado di drenare, eccetera. La valutazione può essere eseguita “in fasi” e va comunque terminata prima che l’autorità di gestione decida di erogare i contributi del Programma allo strumento, con possibilità di riesame e aggiornamento in corso d’opera; va inoltre presentata in sede di Comitato di Sorveglianza a titolo informativo.
Fonte: Art. 37 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Vincolo di concentrazione tematica
Vincolo finanziario previsto nei regolamenti, in quanto al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, gli Stati membri sono chiamati a concentrare il sostegno finanziario “sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto” alla realizzazione di tale strategia, in coerenza anche con le indicazioni del QSC ed in linea con le sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro e, se del caso, nelle raccomandazioni del Consiglio.
Nel caso del FSE questa previsione si è tradotta nell’obbligo per le autorità di gestione di concentrare la gran parte (80% -70% - 60% rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) della dotazione finanziaria (quota FSE) del PO su non più di cinque fra le priorità d’investimento individuate nell’art.3.1 del Regolamento (UE) 1304/2014. Inoltre, in ciascuno Stato membro almeno il 20% delle risorse totali dell’FSE deve essere destinato agli interventi che ricadono nell’ambito dell’obiettivo tematico 9 “promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”.
Nel caso del FESR 80% - 60% -50%, (rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) delle risorse a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici dedicati a: ricerca e sviluppo, TIC, competitività delle PMI, transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio. Inoltre il 20%, 15%, 12% (rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) delle risorse a livello nazionale deve essere dedicato all’obiettivo tematico relativo alla transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio.
Fonti: art. 18 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Art.4 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; Art.4 del Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo europeo sviluppo regionale.
W
White economy
Con tale termine si identifica il settore dei servizi sanitari e di cura rivolti alle persone. La white economy rappresenta tutto ciò che afferisce, in primo luogo, all’offerta di cure mediche ed alla diagnostica oltre all’assistenza professionale, domiciliare o in apposite strutture, per persone disabili, malate, anziane. Ma la white economy è molto altro, configurandosi come un cluster produttivo dalle molteplici articolazioni. Nel suo perimetro ricade l’industria farmaceutica; rientra, inoltre, nel cluster produttivo l’industria delle apparecchiature biomedicali e per la diagnostica; nonché il vasto segmento dell’assistenza personale, delle badanti e dell’accompagnamento.
Fonte: “Integrare il welfare, sviluppare la white economy” Rapporto Unipol e Censis 9 luglio 2014.
Y
Young Employment Initiative (YEI/IOG):
L'iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI) è una dotazione di 6 miliardi di euro a livello europeo, decisa nell’ambito dell’accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, adottato dal Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013. “L'iniziativa è rivolta ai giovani con meno di 25 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, residenti in regioni ammissibili, inattivi o disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, registrati o meno nelle liste dei disoccupati alla ricerca di un'occupazione. Su base volontaria gli Stati membri possono decidere di ampliare il gruppo obiettivo al fine di includere i giovani con meno di 30 anni”. E’ realizzata nelle Regioni dell'Unione che nel 2012 hanno registrato un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%. “L’Iniziativa è integrata nella programmazione del FSE.”
L’attuazione dell’iniziativa ha beneficiato di una anticipazione sul bilancio comunitario rispetto al resto della programmazione dei Fondi, pertanto sarà concentrata nel biennio 2014-2015; in Italia è attuata attraverso un Programma operativo nazionale a titolarità del Ministero del lavoro (con una dotazione pari a circa 1.400.0000 euro) del quale le Regioni sono organismi intermedi; il PON intende affrontare le sfide poste dalla Raccomandazione del Consiglio sulla Garanzia Giovani.
Fonti: art. 16 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; Conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013