Tirocini
» Temi / Educazione / Inserimento nel mondo del lavoro e formazione al lavoro / TirociniTIROCINI EXTRACURRICOLARI
Il comma 34, art. 1 della L. 92/2012 prevedeva che: “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta”.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 34, della L. 92/2012, in data 24 gennaio 2013, in sede di conferenza Stato-Regioni, è stato siglato un primo Accordo per l’adozione delle linee guida in materia di tirocini.Nel dicembre del 2015, il Ministero del lavoro ha proposto alle Regioni un lavoro congiunto di revisione delle Linee guida in materia di tirocini extracurriculari. L’obiettivo è stato quello di individuare e superare le problematiche riscontrate nell’utilizzo dello strumento dei tirocini extracurriculari all’interno dei diversi territori giungendo alla formulazione di soluzioni unitarie a livello nazionale.Il testo del 2013 è stato quindi modificato e arricchito di nuove previsioni volte sia a prevenire l’abuso dello strumento dei tirocini, introducendo ad esempio un apparato sanzionatorio comune e condiviso, sia ad incoraggiarne l’utilizzo attraverso previsioni di premialità che derogano dalle quote di contingentamento previste. Il nuovo Accordo è stato approvato in sede di Conferenza Stato/Regioni il 25 maggio 2017.
TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE
Con l’Accordo del 22 gennaio 2015 si individua una ulteriore tipologia di tirocinio rispetto a quelle già previste dalle Linee guida del 24 gennaio 2013 che si distingue da quelle già previste per la finalità: non si punta all’inserimento lavorativo ma il fine è quello di disporre di uno strumento atto all’inclusione sociale di quei soggetti che, per diversi motivi, non potrebbero svolgere una reale funzione lavorativa all’interno di un contesto produttivo.
L’Accordo del 22 gennaio 2015 introduce anche il concetto di “presa in carico” ossia “la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e/o sanitario in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati”. I destinatari di questa tipologia di tirocinio sono difatti le persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti. Proprio per le specifiche finalità, tale tipologia di tirocini deroga rispetto ad alcune previsioni dei tirocini extracurriculari come la durata e la corresponsione dell’indennità.